di Barga, et posta nelle mani et forza del comune di Firenze, come sopra si contiene, di pagare cinquanta fanti a piedi, et venti poste a cavallo, al modo usato, per dua mesi, et di mettere hora al presente quelli nella dicta terra di Barga et tenergli nel dicto termine di dua mesi, perché più chiaro venghino fornite le promesse chose, ad ragione di dua fiorini d'oro per ciaschuno mese, et per ciaschuno fante et per ciaschuno cavalieri, secondo che si darà agli altri soldati italiani a cavallo, dei quali per parte di pagamento hanno ricevuto dal comune fiorini cento, quali promettono di rendere et restituire se le sopradette cose et infrascripte non facessino infra el dicto termine. Et assegnata la dicta terra di Barga al capitano che vi manderà el comune di Firenze, et ogni fortezza messo in sua balia, promettiamo per lo comune di Firenze tenervi continuo cento cinquanta fanti, et continuo daremo soldo a venti cavalli, con quelle poste et soldo al modo usato. Et eglino promettono a noi priori et gonfaloniere in nome del comune di Firenze che quella gente che basterà alla guardia della terra di Barga, et faranno guerra a nimici, et che se caso avvenisse per bisogno che el capitano che sarà a Bargha per lo comune di Firenze richiedesse neri da monte garullo che vi mandassi fanti, per quelli fanti che ivi mandasse per quello tempo che vi staranno sarà provveduto secondo che parrà et che si deliberrà per noi priori, et per gli uficiali della condocta, che saranno per lo tempo. Anchora promettiamo noi priori per lo detto comune di Firenze che dal dì inanzi che sarà el capitano et la gente del comune di Firenze in Barga di dare et di pagare al dicto neri fiorini d'oro dieci per fare guardare la rocha sua. Anchora che, fatte le dette cose, dare ordine che si faccia uno fondaco in Barga di vettovaglia per quello modo che sia più utile. Anchora che se caso avvenisse che fusseno chacciati o per forza o per tradimento di Barga promettiamo in nome del dicto comune di Firenze, di dare il soldo a venti cavalieri con quelle poste al modo usato, et secondo havessino gli altri soldati taliani, et eglino deono fare i servigi del comune di Firenze, come gli altri soldati. Anchora si promette per noi priori et gonfaloniere predetti in nome del comune di Firenze che compiute et observate tutte le sopradette cose, di far loro dare et pagare i danari che doverranno havere di paghe vechie interamente ; el dicto neri et bizarro promettono, se non observeranno infra el dicto termine le sopradette cose, di rendere i sopradicti fiorini d'oro cento, et insino ad hora finiscono ciò che si dice dovessino havere dal comune di Firenze ; et le sopradette venti poste di cavalli si debbino partire et distribuire come parrà a sopradetti neri, et natino ; e pagamenti delli detti cavalieri et pedoni, acciò che si faccino a tempi debiti et ordinati, promettiamo nel nome del dicto comune di Firenze che si pagheranno de danari della condotta ; et per più fermezza et cautela li detti neri et bizarro promissono et giurarono devasi attendere, et observare, et tutte le soprascripte cose si intenda d'observare a buona fede, et in quanto sia a detti neri et bizarro possibile di fare. Anchora si promette per noi priori et gonfaloniere predetti, in nome del dicto comune di Firenze facessi pace con la comunità di lucha, o con chi la tenessi, che detti sieno nella pace, et che alla guardia di sommocolognole (1) si provedrà per lo capitano ; et in testimonio delle sopradette cose faremo suggellare del medesimo suggello et bollo questa scripta, cioè del suggello et della bolla usata del comune di Firenze. Predicta stantiamenta et ordinamenta, modo et forma predictis quod in dicta terra barge fiat fondacum, in dictis pactis contentis, videlicet hoc modo, quod stipendia ac salaria dictorum quinquaginta peditum stipendiariorum comunis florentie, qui sunt morantur ad custodiam dicte terre Barge, persolvantur per camerarium camere comunis florentie de pecunia ipsius comunis pro duobus mensibus ille persone et personis cui vel quibus viderint ipsi priores et vexillifer recipientes, pro dictis peditibus, et ille seu illi qui dictam pecuniam receperint teneantur et debeant apsam pecuniam convertere in victualia ponenda et immittenda in dicto fondaco, et ipsam victualiam teneantur assignare et dare in dicta terra barge camerario dicti fondachi ibedem eligendo et costituendo per priores artium, et vexilliferum justitie, qui camerarius de dicta victualia debeat dare dictis stipendiariis pro eorum victu, loco et in solutum dictorum stipendiariorum, et sic fiat et observetur de duobus in duobus mensibus, donec dicta terra barge erit sub custodia, et protectione comunis florentini, ita quod semper in dicto fondaco habeantur victualia, et sic pro dicti stipendiariis pro duobus mensibus stantiatur et firmatur modo et auctoritate predictis, quod camerarii camere comunis florentie de ipsius comunis pecunia dicta, stipendiariis contentis in dictis pactis, solvant et solvere teneantur, et debeant modo et formis et personis predictis. |
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